109 – Quando un edificio si definisce “Edificio a energia quasi zero”?

L’Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi, paragrafo 3.4, stabilisce che sono “Edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:

  1. tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3,
    determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1°
    gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
  2. gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi
    di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.
    28.
  3. Quindi l’edificio ad energia quasi zero è l’edificio che rispetta tutti i requisiti minimi vigenti al 2019/2021 e possiede la quantità massima di fonti rinnovabili richieste dall’Allegato 3 del D. Lgs. 28/2011.

    Nella prima pagina dell’APE è presente un apposito campo per indicare che si tratta di un Edificio ad energia quasi zero.

    Edificio ad energia quasi zero

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