L’Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi, paragrafo 3.4, stabilisce che sono “Edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:
Quindi l’edificio ad energia quasi zero è l’edificio che rispetta tutti i requisiti minimi vigenti al 2019/2021 e possiede la quantità massima di fonti rinnovabili richieste dall’Allegato 3 del D. Lgs. 28/2011.
Nella prima pagina dell’APE è presente un apposito campo per indicare che si tratta di un Edificio ad energia quasi zero.
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